Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DANNO MORALE PUO' ESSERE IN CONCRETO DETERMINATO VALUTANDO L'EFFETTIVA CONSISTENZA DELLE SOFFERENZE FISICHE E PSICHICHE SUBITE DAL SOGGETTO LESO - Attraverso un'adeguata personalizzazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 9288 dell'8 giugno 2012, Pres. Uccella, Rel. Armano).

Il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria di cui fa parte quello che tradizionalmente viene definito come danno biologico, danno alla salute o alla integrità pisico-fìsica, comprensivo anche dei danni agli aspetti esistenziali della vita della persona. In tale accezione pluridimensionale è ricompreso, utilizzando una formula descrittiva, anche quel pregiudizio tradizionalmente denominato danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza soggettiva in sé considerata derivante da reato, da lesione di interessi protetti da specifiche leggi o dalla lesione di valori di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica.

Il danno morale, non potendo considerarsi come autonoma figura di danno non patrimoniale, può essere in concreto determinato attraverso un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche sofferte dal soggetto leso, purché detto pregiudizio sia stato esplicitamente allegato dalla parte e dimostrato almeno in via presuntiva.


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