Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL TERMINE DI DIECI GIORNI PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN APPELLO NON E' PERENTORIO - La sua violazione non comporta decadenza, sempre che all'appellato sia garantito lo spatium deliberandi a termini dell'art. 435 cod. proc. Civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 8685 del 31 maggio 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Mancino).

Il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dal rito del lavoro, art. 435, secondo comma, c.p.c., per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempreché resti garantito all'appellato uno spatium deliberandi non inferiore a quello legale prima dell'udienza di discussione affinché questi possa apprestare le sue difese. Del resto, tenuto conto che la complessa fattispecie introduttiva del giudizio di secondo grado nel processo del lavoro inizia con il deposito nella cancelleria del giudice ad quem del ricorso in appello (edito actionis), cui segue il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e si perfeziona con la notificazione all'appellato del ricorso con pedissequo decreto (vocatio in jus), ciò che fa insorgere a carico dell'appellante l'onere di completare la fattispecie introduttiva del giudizio è l'intervenuta comunicazione all'appellante medesimo dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, resa obbligatoria dall'art. 435, secondo comma, c.p.c. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1977. In difetto di tale comunicazione, permane l'effetto preclusivo del giudicato conseguente al tempestivo deposito del ricorso in appello, ma risulta non ancora costituito il rapporto processuale.

In proposito la Corte Costituzionale con ordinanza n. 60 del 2010, ha ritenuto manifestamente infondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in fattispecie in cui malgrado l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo terzo comma, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato. In definitiva, l'inosservanza del predetto termine non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale, né su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435, commi terzo e quarto, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione. Conseguenze pregiudizievoli, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, potrebbero riverberarsi solo dallo spostamento dell'udienza di discussione a cagione del ritardo della notificazione del ricorso, causando un irragionevole allungamento dei tempi del processo.


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