Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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IL MALATO HA DIRITTO NON SOLO ALLE CURE MEDICHE PER OTTENERE LA GUARIGIONE, MA ANCHE A QUANTO NECESSARIO PER ALLEVIARE IL PREGIUDIZIO ESISTENZIALE - In base all'art. 32 Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 9969 del 18 giugno 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Stile).

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo rimarcato come il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria trovi il suo fondamento nell'art. 32, primo comma, della Costituzione, e, ribadendo, in tal modo un principio già esistente nell'ordinamento giuridico, ha esplicitamente enunciato che il diritto primario alla tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo, rientra fra quelli inviolabili della persona ed è oggetto, pertanto, di incondizionata protezione. Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nell'ipotesi di cui a fondamento della domanda di un assistito del servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione, vengano dedotte ragioni di urgenza - che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di un'adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica - manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione non essendo rilevante in contrario l'eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti - quali l'esistenza di risorse del Servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali - non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario. Si è ulteriormente precisato che la mancanza di preventiva autorizzazione amministrativa ad avvalersi per un intervento chirurgico di una struttura ospedaliera non convenzionata non incide sul diritto al rimborso delle spese sostenute, ove il giudice del merito accerti che l'intervento sia avvenuto in stato di necessità, cioè sia stato sollecitamente eseguito per non compromettere in maniera definitiva il risultato. E' peraltro da segnalare che anche la più recente giurisprudenza ha avuto modo di confermare che gli unici parametri, sulla base dei quali è legittimo valutare il diritto al rimborso delle spese mediche, siano quelli relativi alla urgenza e alla impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani. Costituisce jus receptum il principio secondo cui "con riguardo all'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero - quale disciplinata in generale dal D.M. sanità 3 novembre 1989 (poi modificato dal D.M. sanità 30 agosto 1991), la cui violazione è censurabile in Cassazione stante il carattere normativo del decreto - il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell'eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse".

Va ulteriormente specificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, "il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse". Il richiamo esplicito ai principi che afferiscono alla dignità della persona - fra quelli che informano il Sistema Sanitario - appare coerente con la definizione condivisa del diritto alla salute come diritto soggettivo pubblico, stante la sua natura di diritto fondamentale della persona e con il suo originare non solo dalla diretta previsione costituzionale che espressamente se ne occupa (art. 32 Cost.) ma anche dal criterio di solidarietà (art. 2 Cost.) che, come è noto, qualifica in senso definitorio il nostro ordinamento. Ne consegue, allora, che la sua riconosciuta polivalenza si risolve nella prevalenza della sua tutela rispetto ai concorrenti diritti di natura patrimoniale ed in genere alle valutazioni di economicità, ciò valendo sia nei rapporti intersoggettivi sia in quelli nei quali l'utente si trovi a richiedere la tutela del suo diritto nei confronti dell'amministrazione pubblica, cui la legge demanda la concreta attuazione del principio di cui all'art. 32 Cost. In tal senso la giurisprudenza della Corte Costituzionale, pur nell'affermare la necessità del giusto bilanciamento degli interessi (non esclusi quelli di una graduale organizzazione e della compatibilità finanziaria) ha sempre e comunque fatto salvo "quel nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana". Il costante riferimento alla necessaria tutela della dignità della persona impone, allora, una lettura delle regole che sovrintendono alla erogazione dei servizi destinati a realizzare il pieno diritto alla salute che tenga conto - quando si tratti, come nella specie, di fruire di un progetto terapeutico non somministrato dal Servizio Sanitario Nazionale - del complesso oggetto della tutela che, conseguentemente, non può risolversi nel solo approntare il presidio terapeutico destinato a regresso della malattia, ma anche e soprattutto nell'offrire quant'altro sia utile a ripristinare nel soggetto colpito le condizioni per una decorosa convivenza con la condizione patologica o la disabilità.

A questa conclusione si perviene, infatti, qualora come doveroso, il diritto alla salute si legga unitamente a quello alla dignità umana. Da tali considerazioni deve ricavarsi il principio che il diritto alla salute ha nel nostro ordinamento una dimensione sicuramente più ampia di quanto non possa derivare dal mero diritto alla cura od alla assistenza, intesa nel senso tradizionale di accorgimenti terapeutici idonei a debellare la malattia od ad arrestarne l'evoluzione. Al contrario, il necessario riferimento alla tutela della dignità umana, consente di ritenere che le condizioni di salute oggetto della previsione costituzionale coincidano non solo con l'approntamento di mezzi destinati alla guarigione del soggetto colpito ma anche con quant'altro possa farsi per alleviare il pregiudizio non solo fisico ma, se si vuole, esistenziale dell'assistito, quantomeno in ragione di tutto ciò che manifesti concreta utilità ad alleviare la limitazione funzionale ancorché senza apprezzabili risultati in ordine al possibile regresso della malattia.


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