|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
SANZIONATA L'INGIUSTIFICATA MANCATA ADESIONE DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA FORMULATA DAL GIUDICE - A termini degli articoli 420 e 96 cod. proc. civ. (Tribunale di Roma, Seconda Sezione Lavoro, n. 11228 del 14 giugno 2012, Est. Nunziata).
|
Giovanni P. dipendente della Telecom Italia, con qualifica di settimo livello, è stato preposto ad una struttura organizzativa aziendale dal 1 giugno 2001 al 15 aprile 2010, con poteri decisionali e di rappresentanza e con circa venti collaboratori. Successivamente è stato privato di tale incarico e destinato a mansioni impiegatizie di livello nettamente inferiore. Egli ha chiesto al Tribunale di Roma di condannare l'azienda a reintegrarlo nelle mansioni direttive e al risarcimento del danno da determinarsi equitativamente in misura pari alla retribuzione mensile di euro 3.685,00 per il periodo successivo al 1 giugno 2001. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda. In prima udienza il Giudice, a termini dell'art. 420 c.p.c. ha proposto alle parti di conciliare la lite mediante il pagamento da parte dell'azienda di 120.000,00 euro e la reintegrazione del ricorrente nelle mansioni. Il lavoratore ha aderito, l'azienda no. Svolta l'istruttoria il Giudice ha ritenuto acquisito agli atti che il ricorrente, nella sua qualità di responsabile della struttura "supporto", coordinasse l'attività: della funzione logistica, avente il compito di provvedere alla gestione dei magazzini ed al rifornimento dei materiali necessari per realizzare gli impianti di telecomunicazioni; della funzione di servizi interni, avente ad oggetto il compito di assicurare il corretto svolgimento dei servizi forniti da aziende in appalto e la distribuzione delle attrezzature informatiche nonché la gestione del parco autoveicoli ed il reperimento dei locali per uffici ed impianti industriali; della funzione amministrazione, avente il compito di provvedere all'emissione delle fatture verso i clienti ed alla gestione delle fatture dei fornitori nonché, in particolare, di provvedere alle quadrature contabili e gestionali nonché ai pagamenti ed ai relativi controlli ed alla gestione della tesoreria, provvedendo a prelievi e trasferimenti. Il lavoratore, in questo ambito, dava disposizioni ad una ventina di collaboratori, approvava i piani ferie e gli straordinari, assicurava il rispetto dei limiti di budget, manteneva rapporti con gli altri uffici della direzione territoriale. Aveva inoltre i poteri di rappresentanza sociale conferiti con atto del 13-9-1989. Il Giudice ha altresì accertato che dopo il gennaio 2001 G. P. era stato privato di poteri direttivi e decisionali ed aveva avuto solo compiti limitati alla formulazione di proposte. Pertanto, ritenuta la sussistenza di una dequalificazione, il giudice ha condannato l'azienda ad adibire il ricorrente alle mansioni svolte sino al 2001 e al risarcimento del danno da lesione della dignità e della personalità professionale del lavoratore. Egli ha determinato il risarcimento in misura pari alla metà della retribuzione mensile relativa al periodo in contestazione, nonché al rimborso di metà delle spese giudiziarie, determinate per l'intero in euro 6.959,25. Infine il Tribunale ha sanzionato, in quanto ingiustificata, la mancata adesione da parte dell'azienda alla proposta conciliativa formulata dal giudice, pronunciando come segue: "La parte resistente non ha aderito ingiustificatamente alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 420 c.p.c. Tale rifiuto è da ritenere ingiustificato in considerazione della minore entità degli importi proposti in via transattiva dal giudice (euro 120.000,00) rispetto a quelli effettivamente spettanti (più di euro 180.000,00), oltre alla reintegra nelle mansioni. Consegue che il giudice deve tenerne conto ai fini del giudizio. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 e 96 u.c. c.p.c., la parte suddetta va condannata al pagamento della somma di euro 4.500,00, così equitativamente determinata in misura pari alla entità delle spese processuali da liquidare per causa di importo corrispondente alla entità della proposta conciliativa fino al momento della sua formulazione (cioè fino alla prima udienza)".
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|