Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA, AGLI EFFETTI DELLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PUO' VERIFICARSI ANCHE A PRESCINDERE DA UN CONTRATTO DI CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELL'IMPRESA - Principio di effettività (Cassazione Sezione Lavoro n. 11679 dell'11 luglio 2012, Pres. Balestrieri).

Ai fini del trasferimento d'azienda, la disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. postula soltanto che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. In sostanza, in base al principio di effettività che governa il rapporto di lavoro subordinato, può ravvisarsi un trasferimento di azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cod. civ. anche a prescindere da un contratto di cessione, totale o parziale, dell'impresa. Dai  principi di cui sopra discende che spetta comunque al datore di lavoro provare che vi sia stata effettivamente una cessione d'azienda al momento della cessione del contratto di lavoro, costituendo ciò il presupposto per l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. In ogni caso, laddove un contratto di cessione sussista, e laddove esso specifichi con chiarezza il ramo d'azienda ceduto ed il momento in cui la cessione avviene, con i conseguenti effetti giuridici, non può ritenersi operante l'art. 2112 cod. civ. da un momento, nella specie apprezzabilmente, anteriore. In sostanza laddove vi sia la prova che la cessione è avvenuta solo in un momento apprezzabilmente successivo, la pregressa cessione del contratto di lavoro alla futura cessionaria è governata dall'art. 1406 cod. civ. e non già dall'art. 2112 cod. civ.


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