|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO COMPORTA LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - Efficacia obbligatoria (Cassazione Sezione Lavoro n. 11086 del 3 luglio 2012, Pres. Roselli, Rel. Tricomi).
|
Deve darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale che ha affermato e motivato la tesi dell'efficacia obbligatoria del preavviso. Invero alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale - che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine - ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|