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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E' SCELTA RISERVATA ALL'IMPRENDITORE - Quando non sia pretestuosa, non è sindacabile dal giudice (Cassazione Sezione Lavoro n. 11465 del 9 luglio 2012, Pres. Est. Vidiri).
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Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità. E nella stessa ottica si è più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità che nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve ricondursi anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre un'effettiva necessità di riduzione dei costi. Motivo questo rimesso alla valutazione dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (cfr. in tali sensi: Cass. 2 ottobre 2006 n. 21282, che ha ribadito come non sia sindacabile la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato; cui adde, in tempi recenti, ex plurimis: Cass. 25 marzo 2011 n. 7006, ed infine, Cass. 26 agosto 2011 n. 19616, che precisa come la suddetta soppressione non possa essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma debba essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; e debba essere collegata ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo).
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