Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

NON SPETTA LA RETRIBUZIONE A CHI COME MILITANTE PRESTA ATTIVITA' LAVORATIVA PER UN PARTITO A FINI DI SOLIDARIETA' - Militanza politica (Cassazione Sezione Lavoro n. 11089 del 3 luglio 2012, Pres. Roselli, Rel. Maisano).

Nel periodo dal maggio 1996 all'ottobre 1999 Giuseppe C., militante nel partito Movimento Sociale, ha svolto continuativamente attività di natura impiegatizia per tale partito, senza ricevere compensi. Cessato il rapporto egli ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare che aveva lavorato per il partito in condizione di subordinazione e di condannare il Movimento Sociale al pagamento della somma di € 51.000,00 a titolo di retribuzione, calcolata in base alle tabelle del contratto collettivo del terziario.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Roma hanno negato il diritto di Giuseppe C. alla retribuzione, rilevando che l'attività lavorativa era stata svolta nell'ambito di un rapporto di militanza politica e pertanto a titolo gratuito. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte romana per vizi di motizione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro  n. 11089 del 3 luglio 2012, Pres. Roselli, Rel. Maisano) ha rigettato il ricorso. Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso - ha affermato la Corte - ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici; il motivo della gratuità, se convivenza o militanza ideale politica, è indifferente ai fini giuridici in questione.


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