Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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SUBORDINAZIONE REALIZZATA CON UN FORMALE CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - Le indagini del giudice (Cassazione Sezione Lavoro n. 12926 del 22 novembre 1999, Pres. Lanni, Rel. Castiglione).

Nel caso in cui un lavoratore sostenga di avere prestato la sua opera in condizioni di subordinazione, pur avendo inizialmente firmato un formale contratto di lavoro autonomo, possono distinguersi due ipotesi, che il giudice deve verificare. La prima è che le parti abbiano voluto attuare un rapporto di subordinazione, ma, per aggirare o nascondere la subordinazione, e con essa gli obblighi e gli oneri che la sua disciplina comporta, abbiano dichiarato espressamente di volere un rapporto di lavoro autonomo oppure se siano espresse in modo non chiaro. Il contratto dissimulato prevale su quello simulato ai sensi del secondo comma dell’art. 1414 cod. civ., mentre le difficoltà di interpretare le dichiarazioni di volontà debbono essere superate ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., che prescrive all’interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, ma di valutare anche il comportamento delle parti in sede esecutiva. Ciò in quanto, la pur preliminare indagine sull’effettiva volontà negoziale non può essere disgiunta da una verifica dei relativi risultati con riguardo alle modalità e caratteristiche concrete assunte dalla prestazione nel corso del rapporto.

La seconda ipotesi è che i contraenti, voluto effettivamente un rapporto di lavoro autonomo, non abbiano, poi, tradotto in atto la dichiarazione, ma durante lo svolgimento del rapporto stesso abbiano manifestato – attraverso fatti concludenti – modifiche o mutamenti della volontà negoziale già espressa, con conseguente mutamento del regime normativo. Specialmente nel rapporto di lavoro, del resto, gli atteggiamenti delle parti assumono rilevanza giuridica non tanto in sede di conclusione del contratto quanto nella fase in cui le prestazioni vengono scambiate, onde è dal contenuto di essa che è dato risalire al tipo negoziale in cui la vicenda concreta deve essere inquadrata. Nell’una e nell’altra ipotesi spetta dunque al giudice di merito il rilievo, e la conseguente qualificazione giuridica, del comportamento tenuto dalle parti durante l’attuazione del rapporto di lavoro, prendendo come base di partenza il nomen iuris, utilizzato dai contraenti.


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