Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

AI FINI DELLA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI DI LAVORO E' SUFFICIENTE LA CONTINUITA' NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - Indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico impiegato (Cassazione Sezione Lavoro n. 12771 del 23 luglio 2012, Pres. Vidiri, Rel. Stile).

Le disposizioni di cui all'art. 2112 cod. civ. trovano applicazione tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi è soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico, attuativo di tale sostituzione, e quindi anche nel caso di diversità di tale strumento dalla vendita, dall'affitto e dalla cessione in usufrutto dell'azienda, espressamente contemplati nella citata disposizione. Sicché è da ritenersi irrilevante la forma tecnico-giuridica adottata dalle parti, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima. Costituisce un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali.


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