Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DIRIGENTE PUBBLICO ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO HA DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE IN BASE ALL'ART. 18 ST. LAV. - Modalità per la determinazione del risarcimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 13710 del 31 luglio 2012, Pres. De Luca, Rel. Orilia).

La illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una pubblica amministrazione con un dirigente comporta l'applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con conseguenze reintegratorie, a norma dell'art. 51, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre all'incarico dirigenziale si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria.

In caso di licenziamento illegittimo di dirigente pubblico che sia titolare di incarico dirigenziale temporaneo, il risarcimento del danno di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 è commisurato, quanto al tempo di efficacia dell'incarico dirigenziale a lui conferito, in misura pari alla retribuzione pattuita e per il periodo successivo e fino alla reintegra, alla retribuzione globale di fatto netta spettante per il rapporto fondamentale di impiego sottostante e di cui alla sopradetta qualifica.


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