Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL RITARDO NEL DEPOSITO DELLE SENTENZE E' INGIUSTIFICATO OVE LEDA IL DIRITTO DEL CITTADINO ALLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO - Con conseguente responsabilità disciplinare del magistrato (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13795 del 1 agosto 2012, Pres. Vittoria, Rel. Petitti).

Nella giurisprudenza di legittimità si sono consolidati i seguenti principi: a) il ritardo del deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora sia - indipendentemente da ogni altro criterio di valutazione - oltre che reiterato e grave, anche ingiustificato, come tale intendendosi - in ogni caso - il ritardo che leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui agli artt. 111 Cost., secondo comma, e 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; b) diversamente da quanto avveniva nella vigenza dell'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, perché tale illecito sia integrato, non rilevano - quali condizioni per la sua stessa configurabilità - né la compromissione del prestigio dell'Ordine giudiziario o il venir meno della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, né la sussistenza di scarsa laboriosità o di negligenza dello stesso magistrato, né la valutazione della complessiva organizzazione dell'ufficio di appartenenza e di tutte le funzioni svolte dal magistrato oltre quelle interessate da detto ritardo, in quanto nessuno di tali elementi è previsto dalla fattispecie tipica del nuovo illecito disciplinare; c) tali circostanze di fatto - laboriosità o no del magistrato incolpato, suo carico di lavoro, organizzazione dell'ufficio giudiziario di appartenenza, funzioni giurisdizionali concretamente svolte - ed altre ancora, possono rilevare, se adeguatamente dimostrate, quali indici di "giustificazione" del ritardo, vale a dire quali situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo che determinino la concreta "inesigibilità" del rispetto dei termini stabiliti per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali; d) in ogni caso, la soglia di giustificazione deve ritenersi sempre superata in concreto, qualora il ritardo leda il su richiamato diritto delle parti alla durata ragionevole del processo; e) quando, per quantità di casi ed entità del ritardo, risulti superata in concreto tale soglia di giustificazione, il comportamento del magistrato è di per sé espressione di colpa, quantomeno in relazione alla incapacità di organizzare in modo idoneo il proprio lavoro.


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