Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

CIASCUN CONTRAENTE HA IL DOVERE DI COOPERARE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERESSE DELLA CONTROPARTE - In base alle regole di correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 13857 del 2 agosto 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Tricomi).

La clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.). Essa si specifica nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto.


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