Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA RIDUZIONE DI PERSONALE DEVE FARSI RIFERIMENTO ALLE INTENZIONI DEL DATORE DI LAVORO E NON AL NUMERO DEI LICENZIAMENTI POI EFFETTUATI - In base alla legge n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 13884 del 2 agosto 2012, Pres. De Renzis, Rel. Maisano).

Dopo l'entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si caratterizza, con riferimento alle imprese aventi una determinata base occupazionale, essenzialmente per la presenza di requisiti quantitativi e spaziali, oltre che per la finalizzazione della procedura, attraverso il controllo preventivo di soggetti pubblici e collettivi, ad un equilibrato contemperamento fra la tutela dell'occupazione e il soddisfacimento dell'esigenza che le imprese possano dimensionare la struttura aziendale in termini compatibili con la necessità della sopravvivenza e della crescita. Ove il datore di lavoro, che occupi più di quindici dipendenti, intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 24 è tenuto all'osservanza delle procedure previste dalla legge stessa, mentre resta irrilevante, ai fini della configurazione della fattispecie del licenziamento collettivo, che il numero dei licenziamenti attuati, a conclusione delle procedure medesime, sia eventualmente inferiore, né è ammissibile, ove non siano osservate le procedure previste, una conversione del licenziamento collettivo in licenziamento individuale plurimo.


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