Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA SENTENZA DI APPELLO DEVE ESSERE CASSATA ALLORCHE' LA SUA MOTIVAZIONE SIA FORMULATA IN TERMINI DI MERA ADESIONE ALLA DECISIONE IMPUGNATA - Devono essere esposte le ragioni della conferma (Cassazione Sezione Terza Civile n. 12217 del 17 luglio 2012, Pres. Amatucci, Rel. Scarano).

Il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, 1° co. n. 5,  c.p.c., ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando tali elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E' legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. La sentenza d'appello deve essere viceversa cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata o la relativa formulazione in termini di mera adesione non consentano in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Questi principi devono ritenersi disattesi allorché la Corte d'Appello si limiti ad affermare di reputare, all'esito della delibazione delle "opposte tesi delle parti alla stregua delle risultanze processuali", che "i rilievi critici degli appellanti non incrinino la rigorosa impostazione del primo giudice, correttamente ancorato ai principi di diritto applicabili nella fattispecie", in quanto "gli accertamenti medici svolti offrono adeguata risposta attraverso un esame di ogni rilevante profilo medico-legale emerso nel contraddittorio delle parti ai problemi posti dalla vicenda clinica: esame che appare risolutivo delle questioni proposte e avanzate negli scritti difensivi".


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