Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA SCELTA FRA DUE PENSIONI DIVENTA IRREVOCABILE CON LA LIQUIDAZIONE - La domanda è un atto d'impulso (Cassazione Sezione Lavoro n. 13155 del 25 novembre 1999, Pres. Lanni, Rel. Castiglione).

L’assicurato, che sia in possesso dei requisiti di legge per conseguire il trattamento pensionistico a carico di due diverse gestioni, ha diritto di scegliere la gestione, ma, una volta operata la scelta, questa, con la liquidazione della pensione, diventa irrevocabile, con conseguente e successiva immodificabilità del titolo della pensione liquidata.

In proposito deve rilevarsi che: a) il diritto alla prestazione previdenziale (pensione) nasce in presenza delle condizioni previste dalla legge e da questo momento non può essere oggetto di rinuncia, stante la sua natura indisponibile; b) la domanda amministrativa, che l’assicurato ha l’onere di presentare per conseguire la prestazione, non determina, perciò, la nascita del diritto alla pensione, sia pure in concorso con altri elementi di una fattispecie complessa; c) la domanda è un mero atto al quale direttamente la legge collega puntuali effetti (l’obbligo dell’istituto previdenziale di procedere alla liquidazione, il regime giuridico della prestazione, in certi casi la sua decorrenza); d) la domanda amministrativa costituisce, quindi, atto di impulso di un procedimento amministrativo, il quale consta di una sequenza di atti prodromici meramente ricognitivi di un diritto già attribuito dall’ordinamento in presenza dei requisiti prescritti, con la funzione di rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, e che si conclude con la comunicazione dell’atto che ne stabilisce la misura e provvede all’assegnazione, di modo che l’assicurato ha facoltà di ritirare la domanda, provocando l’arresto del procedimento fino a quando questo non si è perfezionato con la comunicazione dell’atto finale, soltanto in tale momento determinandosi l’effetto di definitività ed intangibilità del trattamento pensionistico; e) l’identificazione dell’atto conclusivo del procedimento si ricava, peraltro, dal testo dell’art. 78 R.D. n. 1422 del 1924, secondo cui l’istituto previdenziale accerta l’esistenza del diritto a pensione, ne stabilisce la misura e provvede all’assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all’interessato; f) pertanto, conclusosi il procedimento con la comunicazione dell’atto terminale, non è più consentita all’assicurato la rinunzia o revoca, potendosi la situazione ritenere del tutto esaurita.


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