Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA SOPPRESSIONE DI POSTO CHE GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO NON PUO' ESSERE MERAMENTE STRUMENTALE AD UN INCREMENTO DI PROFITTO - Deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 15104 del 10 settembre 2012, Pres. Roselli, Rel. Balestrieri).

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad esigenze collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo.


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