Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

SE L'ESAME DI DOCUMENTAZIONE AZIENDALE E' NECESSARIO AI FINI DELLA DIFESA DEL LAVORATORE IN SEDE DISCIPLINARE, IL DATORE DI LAVORO DEVE CONSENTIRNE LA CONSULTAZIONE - In base all'art. 7 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 15169 dell'11 settembre 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Balestrieri).

Sebastiano R. dipendente della Banca Popolare di Lodi è stato sottoposto nell'aprile 2004 a procedimento disciplinare con addebiti riferiti a una serie di irregolarità nella gestione dell'agenzia affidatagli, asseritamente emerse da un controllo ispettivo svolto nel settembre 2003 e approfondito nel periodo gennaio-marzo 2004. Egli si è difeso sostenendo di non essere in grado di rispondere ai complessi rilievi mossigli perché gli erano state concesse soltanto due ore per esaminare la voluminosa documentazione relativa alle asserite irregolarità contestategli. La banca l'ha licenziato. L'impiegato ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Palermo che, dopo avere disposto una consulenza tecnica, ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto fondati e gravi alcuni degli addebiti. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Palermo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte palermitana per vizi di motivazione e violazione di legge, per quanto concerne in particolare gli ostacoli frapposti per la sua difesa.

La Suprema Corte ( Sezione Lavoro n. 15169 dell'11 settembre 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Balestrieri) ha accolto il ricorso. Seppure l'art. 7 St. Lav. non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa - ha affermato la Corte - il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali laddove l'esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un'adeguata difesa; nella specie risulta pacifica sia la particolare complessità della contestazione, sia la facoltà, concessa al dipendente e poi negata, di consultare la documentazione che ne costituiva il presupposto.


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