Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

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L'UNICA POSSIBILE FORMA DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE DA DIFFAMAZIONE E' QUELLA EQUITATIVA - Per la natura del pregiudizio (Cassazione Sezione Terza Civile n. 12460 del 19 luglio 2012, Pres. Finocchiaro, Rel. Ambrosio).

Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso si realizza, nel caso di diffamazione,  nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza; dall'individuazione di detto evento consegue poi la valutazione necessariamente equitativa del pregiudizio subito. Invero l'unica possibile forma di liquidazione del danno non patrimoniale è quella equitativa, risultando la ragione del ricorso a tale criterio insita nella natura stessa di tale danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226 cod. civ.) e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.

L'esercizio del potere equitativo del giudice di merito è censurabile solo nel caso in cui la liquidazione del danno morale appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse di fatto in ordine alla natura e all'entità del danno accertato dallo stesso giudice.


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