Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

AI FINI DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' LA PROVA PUO' TRARSI ANCHE UNICAMENTE DAL COMPORTAMENTO DELLE PARTI - Da valutarsi globalmente (Cassazione Sezione Prima Civile n. 12971 del 24 luglio 2012, Pres. Luccioli, Rel. Acierno).

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale, della portata e delle difese del convenuto, ed in particolare del suo rifiuto a sottoporsi ad esame ematologico. Non va tralasciato di considerare il contesto sociale della vicenda e l'eventuale maggiore difficoltà di reperire riscontri probatori oggettivi delle affermazioni poste a fondamento della domanda.


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