Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LIBRO DEL LAVORO PUO' AVERE EFFICACIA PROBATORIA DIVERSA - Se viene utilizzato a favore o contro l'azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 14147 del 6 agosto 2012, Pres. De Luca, Rel. Curzio).

Per quel che riguarda il requisito dimensionale dell'impresa - ai fini dell'applicazione dell'art. 18 St. Lav. - va ricordato che, in base all'indirizzo interpretativo affermato in Cass. S.U. 10 gennaio 2006, n. 141 e ormai consolidato; in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono un fatto impeditivo del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività, che deve, perciò, essere provato dal datore di lavoro; infatti, con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa. D'altra parte, al suddetto fine, i libri contabili (in particolare il libro paga e matricola) dell'impresa rappresentano una prova indispensabile, per determinare il numero dei dipendenti e occupati nel periodo di tempo antecedente al licenziamento, che è quello da prendere in considerazione nelle specie. Va, però, considerato che i libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere (cioè il libro paga e il libro matricola previsti dagli artt. 20 e 21 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sostituiti, con decorrenza 10 febbraio 2012, dal libro unico del lavoro, di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) sono formati dallo stesso datore di lavoro. Ciò implica che i dati in essi contenuti hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzano, cioè in particolare se a favore o contro il datore di lavoro. Se la loro utilizzazione avviene in favore del datore di lavoro, non solo la tenuta dei libri deve risultare regolare e completa, ma le registrazioni in essi contenute (di cui, ad esempio, si voglia giovare il datore di lavoro per dimostrare il numero complessivo e la qualifica dei dipendenti occupati) possono essere validamente contestate dalla controparte, con eventuali contrari mezzi di difesa o semplicemente con specifiche deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, che ne dimostrino l'inesattezza e la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Nel libro matricola, in particolare, devono essere "iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera".


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