Legge e giustizia: mercoledì 17 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

E' ILLEGITTIMO SOSTITUIRE GLI SCIOPERANTI CON LAVORATORI DI QUALIFICA SUPERIORE - Per violazione dell'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14157 del 6 agosto 2012, Pres. De Luca, Rel. Curzio).

Nel dicembre del 2003 si è verificato uno sciopero presso il magazzino di Mestre della Metro Italia. L'azienda ha assicurato l'operatività del servizio casse e l'assistenza ai reparti con l'impiego, in sostituzione degli scioperanti, di personale avente una qualifica superiore. La Filcams Cgil ha proposto davanti al Tribunale di Venezia un ricorso per comportamento antisindacale in base all'art. 28 St. Lav. sostenendo che l'azienda aveva illegittimamente ostacolato lo sciopero. Il ricorso, nella fase sommaria, è stato rigettato, mentre in sede di opposizione è stato accolto dal Tribunale di Venezia che ha ritenuto antisindacale il comportamento tenuto dall'azienda e le ha ordinato di astenersene in futuro. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Venezia che ha ritenuto illegittima la sostituzione del personale scioperante con l'impiego di lavoratori di qualifica superiore in violazione dell'art. 2103 cod. civ.. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte veneziana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lav. n. 14157 del 6 agosto 2012, Pres. De Luca, Rel. Curzio) ha rigettato il ricorso. Il datore di lavoro - ha affermato la Corte - in caso di sciopero può, anche quando non vengano in rilievo interessi pubblici ma il suo interesse privato, procedere alla sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri lavoratori, non aderenti alla astensione o impiegati in settori nei quali non è stato proclamato lo sciopero. Si può anche ritenere che la riorganizzazione aziendale volta a limitare gli effetti negativi per l'azienda dello sciopero possa consistere tanto nell'impiego dei lavoratori non scioperanti nei compiti propri dei lavoratori in sciopero, quanto in compiti diversi, che permettano comunque di elidere gli effetti negativi per il datore di lavoro della astensione. Non ogni scelta funzionale a tal fine è però consentita. Il limite è costituito dal fatto che la sostituzione deve essere fatta in modo legittimo. Sicuramente legittimo - ha affermato la Corte - è lo spostamento nelle mansioni degli scioperanti di lavoratori della stessa qualifica, nel pieno rispetto dell'art. 2103 cod. civ., o addirittura di lavoratori con qualifica inferiore, cui saranno riconosciuti i diritti previsti da tale norma, senza peraltro ledere i diritti dei lavoratori sostituiti. Diverso è il caso in cui i lavoratori chiamati a sostituire i dipendenti in sciopero, siano di qualifica superiore e vengano quindi impiegati in mansioni inferiori. In queste ipotesi bisogna verificare se lo svolgimento dei compiti inerenti ad una qualifica inferiore rientri negli ambiti, circoscritti, in cui ciò è consentito dalla legge. L'art. 2103 del codice civile, infatti, nega tale possibilità, sancendo che "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte ..." ed aggiunge, che "ogni patto contrario è nullo". E quindi assolutamente consolidato l'orientamento per cui l'impiego di un lavoratore in mansioni inferiori non viola l'art. 2103 cod. civ., solo se tali mansioni sono oggettivamente "marginali" e funzionalmente "accessorie e complementari" alle sue. Come è stato scritto nella sentenza 2045/98, si deve trattare di un compito "richiesto in modo marginale e solo per completamento e doverosa definizione del lavoro principale ed assorbente". La Corte di Venezia, richiamato questo principio, ha compiutamente argomentato perché tali caratteri mancano nel caso in esame. Né la valutazione può essere diversa - ha affermato la Cassazione - per il fatto che si è all'interno di una procedura ex art. 28 della legge 300/1970. Lo statuto dei lavoratori garantisce lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro (art. 14) e tutela contro comportamenti datoriali "diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, nonché il diritto di sciopero (art. 28)". Il comportamento del datore di lavoro che fa ricadere su altri lavoratori (non scioperanti o addetti a settori non interessati dallo sciopero) le conseguenze negative di uno sciopero mediante il compimento di atti illegittimi - ha affermato la Corte - lede l'interesse collettivo del sindacato, tutelato dalla legge in modo distinto ed autonomo da quello dei singoli. Lo lede nella sua essenza: nella capacità di difendere i diritti di lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it