Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA SCELTA, DA PARTE DEL GIUDICE, DI AMMETTERE O ESCLUDERE UNA CONSULENZA TECNICA, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA - Pur rientrando nel suo potere discrezionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 15651 del 18 settembre 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Tria).

In ordine alla utilizzazione nel processo della consulenza tecnica, deve ricordarsi che, in base a principi costituenti diritto vivente:

1) nel procedimento civile la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausilio, così come la delimitazione dell'oggetto della consulenza stessa e la formulazione dei quesiti da porre al c.t.u. (che, infatti, non sono di per sé censurabili in sede di legittimità);

2) peraltro, il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa;

3) inoltre, sebbene la consulenza tecnica non sia un mezzo istruttorio nella disponibilità delle parti, ma espressione del potere del giudice, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o la opportunità, il giudice, nel caso in cui, pur dipendendo la decisione della controversia della risoluzione di una questione tecnica, non abbia ritenuto di dover ricorrere all'ausilio di un esperto, deve dimostrare, con motivazione adeguata, d'aver potuto risolvere sulla base di corretti criteri tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, in quanto non può respingere l'istanza di ammissione della consulenza tecnica e ritenere non accertati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Dai suddetti principi si desume che le scelte effettuate dal giudice del merito sia sulla opportunità o meno di nominare un c.t.u. o di integrare o rinnovare una consulenza precedente sia sulla delimitazione dell'oggetto della consulenza stessa e sulla formulazione dei quesiti da porre al c.t.u., in sede di legittimità non sono sindacabili, di per sé, ma solo nei limiti in cui si traducono in vizi di motivazione.


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