Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NEL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'INTERMEDIAZIONE ILLECITA, L'INTERPOSTO NON E' CONTRADDITORE NECESSARIO - A termini dell'art. 102 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13700 del 31 luglio 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Amoroso).

Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un'intermediazione illecita di manodopera e la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.. In tal caso, infatti, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di con titolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.


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