Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL RICORSO DIRETTO AD OTTENERE SPETTANZE RETRIBUTIVE NON DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN CONTEGGIO ANALITICO - E' sufficiente l'indicazione dei titoli (Cassazione Sezione Lavoro n. 16649 del 1 ottobre 2012, Pres. Roselli, Rel. Tria).

Nel rito del lavoro la mancata determinazione dell'oggetto della domanda deve escludersi nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. Infatti, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere.


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