Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL RICORSO PER CASSAZIONE DEVE ESSERE CHIARO E SINTETICO - E non "gonfiato" da riproduzione integrale di atti (Cassazione Sezione Lavoro n. 17168 del 9 ottobre 2012, Pres. Lamorgese, Rel. Tria).

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Ne consegue che qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito per rispettare il principio di specificità dei motivi del ricorso - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - ha semplicemente l'onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentire l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali  verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico e non "gonfiato" da riproduzioni integrali di atti la cui presenza nel corpo del ricorso, anziché consentire di cogliere dall'illustrazione dei motivi i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi, si traduca nell'affidare alla Corte, il compito supplementare di scegliere quanto effettivamente rileva ai fini delle argomentazioni dei motivi di ricorso, nell'ambito del copioso materiale riprodotto, contenente anche elementi estranei al thema decidendum. Il ricorso è formulato in modo conforme ai suddetti principi, se di tutti i documenti rilevanti per l'illustrazione dei motivi è indicato il contenuto essenziale nonché il luogo di reperibilità negli atti processuali sicché l'esposizione delle censure risulta chiara, mentre la trascrizione integrale dei documenti stessi, se inserita nel corpo del ricorso, non giova a renderne agevole e comprensibile la lettura.


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