Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA NON SUSSISTE NEL CASO DI ESERCIZIO SUCCESSIVO, DA PARTE DI DUE IMPRESE, DELLA MEDESIMA ATTIVITA' - Senza alienazione del complesso dei beni (Cassazione Sezione Lavoro n. 16641 del 1 ottobre 2012, Pres. Vidiri, Rel. Garri).

Si configura trasferimento di azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio. In sostanza perché possano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., che comporta la continuazione dei rapporti di lavoro tra la cedente e la subentrante, il giudice deve verificare, secondo la volontà dei contraenti, l'oggetto specifico del contratto ossia la funzione unitaria e strumentale dei beni ceduti, che permette di ravvisare il detto trasferimento. Questo, al contrario, non sussiste nel caso di esercizio successivo, da parte di due imprese, nella medesima attività produttiva, senza alienazione del complesso dei beni.


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