Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL CONTROVALORE DELL'USO DI UN'AUTOVETTURA DEVE ESSERE INCLUSO NELLA RETRIBUZIONE - Ai fini del calcolo del t.f.r. e dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione Sezione Lavoro n. 16636 del 1 ottobre 2012, Pres. Roselli, Rel. Amoroso).

Il concetto di retribuzione recepito dagli artt. 2118, comma secondo, cod. civ. (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 cod. civ. (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro. In base a questo principio va ricompreso nel calcolo degli emolumenti computabili il controvalore dell'uso dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore.


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