Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA SPETTANO AL PRODUTTORE - Anche per la riproduzione in DVD e videocassette - In base all'art. 45 della L.D.A. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16771 del 2 ottobre 2012, Pres. Carnevale, Rel. Lamorgese).

 

Giuseppe D. ha concluso con la Rai Radiotelevisione italiana nel 1970 un contratto avente ad oggetto la diffusione televisiva e radiofonica del film "Il segno del comando" tratto dal libro di cui era autore e di cui aveva curato la sceneggiatura. La Rai, dopo avere trasmesso l'opera, ha consentito ad altra azienda la riproduzione dello sceneggiato in DVD e videocassette. Giuseppe D. ha promosso davanti al Tribunale di Roma, un giudizio diretto ad ottenere il risarcimento del danno per l'avvenuta riproduzione, senza il suo consenso, della predetta opera in DVD e videocassette. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Roma hanno ritenuto la domanda priva di fondamento perché hanno ritenuto che i diritti di utilizzazione economica spettassero alla Rai in quando produttrice. Giuseppe D. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per violazione della legge sul diritto d'autore.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16771 del 2 ottobre 2012, Pres. Carnevale, Rel. Lamorgese), ha rigettato il ricorso. L'art. 45, comma 1, l.a. dispone che "l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli" e l'art. 4 6, comma 1, l.a. che "l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta". L'interpretazione che ne ha dato la Suprema Corte (v. Cass. n. 3004 del 1973) è nel senso che la legge attribuisce al produttore non il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità di un diritto proprio, avente ad oggetto l'utilizzazione economica dell'opera, mentre ai coautori (sceneggiatore, soggettista, autore della colonna musicale, direttore artistico o regista) spettano, oltre ai diritti cosiddetti morali, quei soli diritti patrimoniali che sono ad essi espressamente riservati dalla stessa legge (in particolare, l'art. 46, comma 4, l.a. attribuisce all'autore della sceneggiatura e al direttore artistico il diritto di ricevere un ulteriore compenso, a talune condizioni, sempre che essi non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica; ulteriori diritti economici sono attribuiti dall'art. 46 bis l.a., non applicabile nella fattispecie ratione temporis, agli autori delle opere cinematografiche e assimilate).

La domanda proposta da Giuseppe D. nel giudizio di merito, come interpretata dalla Corte di merito - ha osservato la Cassazione - non introduce un'azione dì adempimento volta al pagamento dei suddetti compensi, ma un'azione di natura extracontrattuale volta ad ottenere dalla Rai, ritenuta responsabile della riproduzione dello sceneggiato in dvd e videocassette e della loro diffusione senza il suo consenso, il risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto di utilizzazione economica dell'opera che invece spetterebbe a lui, in esclusiva, quale coautore.

E' quindi necessario stabilire - ha osservato la Corte - se nel diritto di utilizzazione economica spettante al produttore cinematografico possa o meno ricomprendersi anche la particolare modalità di sfruttamento dell'opera realizzata dalla Rai. A tal fine si deve tenere conto della espressione adoperata nell'art. 46 della l.a. che, individuando l'oggetto del diritto spettante al produttore nello "sfruttamento cinematografico dell' opera prodotta", senza dubbio vi ricomprende ogni possibile utilizzazione economica dell' opera filmica in quanto tale (sia cinematografica che televisiva), cioè del film adoperato quale prodotto di spettacolo che adotta la tecnica della immagine in movimento capace di realizzare una realtà virtuale, appunto, in movimento, con esclusione della sola utilizzazione economica che prescinda del tutto da tale ontologica essenza dell'opera filmica (in tal senso Cass. n. 13398 del 1999). Ed è da tempo acquisito nella giurisprudenza di merito, in accordo con la dottrina, che il diritto spettante ex lege al produttore comprende non solo la proiezione dell'opera nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi forma di comunicazione al pubblico dell'opera nella sua forma originaria, qualunque ne sia il supporto tecnico, quindi anche a mezzo videocassette, CD e DVD.

E' pertanto infondata la tesi - ha concluso la Corte - secondo cui una simile forma di utilizzazione sarebbe possibile solo a condizione di una espressa autorizzazione da parte dell'autore ovvero di uno specifico accordo tra le parti, tanto più che le parti nel contratto (stipulato nel 1970) non avrebbero potuto pattuire alcunché in ordine alla diffusione dell'opera mediante supporti (come i dvd e le videocassette) a quel tempo sconosciuti, ed è anche in ragione di ciò che il diritto di utilizzazione economica spettante ex lege al produttore comprende, come rilevato in dottrina, anche le eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film introdotte dal progresso tecnico.


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