Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RINVIO DELL'AUDIZIONE IN SEDE DISCIPLINARE SE IMPEDITO DA MALATTIA - Debitamente comprovata (Cassazione Sezione Lavoro n. 16374 del 26 settembre 2012, Pres. De Renzis, Rel. Mancino).

Aldo M. dipendente della Spa Almirall con mansioni di informatore farmaceutico è stato sottoposto a procedimento disciplinare con contestazione di un addebito di inadempienza. Egli ha chiesto di essere sentito per potersi difendere, ma, prima del giorno fissato per l'audizione, ha fatto pervenire all'azienda un certificato medico attestante il suo stato di malattia e conseguentemente non si è presentato, chiedendo un differimento dell'audizione. L'azienda non ha concesso il differimento e lo ha licenziato. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Roma anche per violazione dell'art. 7 St. Lav. che garantisce al lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare il diritto di essere sentito per difendersi. Il Tribunale ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dalla Corte di Roma, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento, affermando che a fronte della tempestiva richiesta del lavoratore di differimento dell'audizione, per impedimento attestato da idonea certificazione, il datore di lavoro non può ritenersi autorizzato ad omettere la convocazione dovendo, al contrario, attendere la cessazione della malattia, tranne che risulti prima facie evidente il carattere pretestuoso e meramente dilatorio della richiesta. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 16374 del 26 settembre 2012, Pres. De Renzis, Rel. Mancino) ha rigettato il ricorso.  La questione - ha osservato la Corte - è connessa alle esigenze di tutela del lavoratore che, proprio a causa del suo stato di salute, non sia adeguatamente in grado di avvalersi della facoltà di fornire le sue giustificazioni a seguito di una contestazione disciplinare, e l'esito cui è pervenuta la Corte territoriale si appalesa conforme a diritto, adeguatamente motivato ed immune da censure e da vizi logici. Invero, ove il dipendente chieda tempestivamente il differimento dell'audizione, attestando un impedimento per motivi di salute, suffragato dalla produzione di idonea certificazione medica (del medico curante e di una struttura sanitaria pubblica) il datore di lavoro non può ritenersi autorizzato ad omettere la convocazione dovendo, al contrario, consentirla alla cessazione dello stato di malattia del lavoratore, salvo che risulti prima facie il carattere pretestuoso e meramente dilatorio della richiesta. Ed è onere del dipendente, che contesti l'impossibilità di avere potuto esercitare il proprio diritto di difesa a causa di condizioni di salute ostative, dimostrare di essersi trovato, nella pendenza del termine, nelle predette condizioni. L'impossibilità di svolgere l'attività difensiva -  ha aggiunto la Corte - può raccordarsi a condizioni oggettive di salute, medicalmente accertate, che pur non compromettendo la seria capacità di valutazione e la consapevolezza cosciente dell'espletanda attività, risulti incompatibile con l'espletamento dell'audizione orale, con valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Né possono diversamente rilevare gli strumenti alternativi di difesa cui potrebbe accedere il lavoratore impossibilitato ad espletare la pur richiesta audizione orale - ha rilevato la Corte - giacché è pur vero che è in facoltà del lavoratore esercitare il suo diritto di difesa nella più completa libertà di forme, anche per iscritto o mediante l'assistenza di un rappresentate dell'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato, ma lo stato di malattia non solo non può incidere sulla facoltà di scelta delle modalità di esercizio del diritto di difesa inducendo il lavoratore alla delega necessitata a terzi della propria difesa, ma potrebbe, invero, precludere, proprio a cagione delle peculiari condizioni di salute, la stessa possibilità di dare ad altri adeguata contezza delle proprie ragioni di difesa. Nella specie la Corte territoriale, con motivazione immune da censure e da vizi logici, ha escluso che la richiesta di differimento dell'audizione orale da parte del lavoratore fosse ispirata da intento dilatorio e pretestuoso, apprezzando la documentazione medica delle condizioni di salute del lavoratore che, in breve sequenza temporale, in seguito ad un episodio di dolore toracico, è culminata nella diagnosi di "stato di agitazione psicomotoria, quadro di stress psichico, ipertensione arteriosa, precordi algia" e ritenendola non compatibile con l'espletamento dell'audizione orale che, per di più, avrebbe esposto il lavoratore ad ulteriore stress, aggravando lo stato ipertensivo dal quale risultava affetto.


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