Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA PROGRESSIVA SOTTRAZIONE DELLE MANSIONI DI UN LAVORATORE NON PUO' GIUSTIFICARNE IL LICENZIAMENTO - Violazione delle regole di correttezza (Cassazione Sezione Lavoro n. 17087 dell'8 ottobre 2012, Pres. De Renzis, Rel. Tricomi).

Giovanni C. dipendente della s.r.l. Dialoga Servizi è stato licenziato con motivazione riferita al venir meno delle funzioni commerciali cui egli era addetto, in relazione alla esigenza di ridurre i costi. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Milano, sostenendo, tra l'altro, che prima del licenziamento le funzioni commerciali gli erano state sottratte illegittimamente ed assegnate ad altri. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dalla Corte di Milano, che ha dichiarato illegittimo il licenziamento. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte milanese per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 17087 dell'8 ottobre 2012, Pres. De Renzis, Rel. Tricomi) ha rigettato il ricorso. Nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento - ha ricordato la Corte - è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale principio consolidato (che non può che essere riaffermato anche nelle ipotesi di "esternalizzazione" o "terziarizzazione" di compiti o servizi, così come in quelle di "ridistribuzione" delle mansioni) va, poi, coordinato con il principio, costantemente affermato, secondo cui "il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore", con la conseguenza che "non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, né essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite". In definitiva, quindi, la insindacabilità del merito della scelta imprenditoriale non è di ostacolo alla verifica in concreto da parte del giudice della effettività della scelta operata dall'imprenditore, della non pretestuosità della stessa e della non mera strumentalità della medesima soltanto ad un incremento del profitto. In altre parole, ed in sostanza, il giudice deve pur sempre riscontrare nel concreto, seppure senza ingerenza alcuna nelle valutazioni di congruità e di opportunità economico-gestionale, quella "inerenza" della scelta imprenditoriale e delle "ragioni" del conseguente licenziamento, "all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", richiesta dalla legge n. 604 del 1966, art. 3. In tale quadro - ha rammentato la Corte - è stato, pertanto, ulteriormente precisato che "il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, della legge 15 luglio 1966, ex art. 3, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e non ad un mero incremento di profitti e che dimostri, inoltre, la impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione. In ogni caso, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile - in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio dalla impossibilità di répéchage - il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ. ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse. La Corte d'Appello - ha affermato la Cassazione - ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, nel ritenere non sussistente il giustificato motivo oggettivo, laddove alla luce delle risultanze istruttorie, ha rilevato che le funzioni commerciali di Giovanni C. erano state progressivamente sottratte allo stesso e affidate ad altri lavoratori dopo il suo licenziamento, circostanze contrastanti con le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità per procedere al licenziamento, quali l'assenza di pretestuosità e, nella specie, la verifica della possibilità di répéchage, tenuto conto, altresì, della continuità posta in evidenza dalla Corte d'Appello tra demansionamento e licenziamento con la progressiva assegnazione delle funzioni commerciali svolte da Giovanni C. ad altri lavoratori.


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