Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IN CASO DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GENERICHE ESIGENZE DI RIDUZIONE DI PERSONALE, LA SCELTA DEVE RISPETTARE LE REGOLE DI CORRETTEZZA - A termini dell'art. 1175 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16743 del 2 ottobre 2012, Pres. Stile, Rel. Berrino).

In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile - in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio dalla impossibilità di "repechage" - il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede. Invero ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., a tali principi deve essere improntato ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse.


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