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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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NEL PROCESSO DEL LAVORO L'ESERCIZIO DEL POTERE ISTRUTTORIO D'UFFICIO NON E' MERAMENTE DISCREZIONALE - In base all'art. 421 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 16465 del 27 settembre 2012, Pres. Vidiri, Rel. Fernandes).
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Nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli arti 421 e 437 c.p.c., l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze о preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere - dovere, sicché il giudice de/ lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c, ed al disposto di cui all'art. 111 Cosi, primo comma, sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. L'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata che abbia determinato una preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali; l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti; l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria о a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa.
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