Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL DIPENDENTE, L'AZIENDA PUO' LIMITARSI A NON CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - Senza adottare provvedimenti disciplinari (Cassazione Sezione Lavoro n. 17353 dell'11 ottobre 2012, Pres. La Terza, Rel. Bandini).

In caso di assenza ingiustificata del dipendente, il datore di lavoro può limitarsi a non corrispondere la retribuzione a termini dell'art. 1460 cod. civ. secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive (fra i quali evidentemente è ricompreso il contratto di lavoro subordinato), ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che il rifiuto sia contrario alla buona fede. La giurisprudenza di legittimità, già con risalente pronuncia (cfr. Cass. n. 3324/1976), nel riconoscere l'operatività dell'eccezione di inadempimento nell'ambito del rapporto di lavoro (il che ha trovato conferma anche in più recenti pronunce: cfr. ex plurimis, Cass. n. 2631/2008), ha escluso che il datore di lavoro possa reagire alla inadempienza del lavoratore soltanto con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento; ciò che deve essere qui confermato, tenuto conto che il recesso dal contratto per giustificato motivo ovvero per giusta causa costituisce una facoltà della parte datoriale, la quale tuttavia, ove per qualsivoglia motivo non ritenga di ricorrervi, quand'anche ne sussistano i presupposti, non per questo può ritenersi incondizionatamente tenuta all'adempimento della prestazione retributiva, particolarmente laddove l'inadempimento del lavoratore sia di gravità tale da far venir meno il vincolo sinallagmatico.


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