Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

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MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RITO "FORNERO" STABILITE DAI MAGISTRATI DI FIRENZE - In materia di licenziamento.

Ai fini dell'applicazione del "rito Fornero" in materia di impugnativa di licenziamento, i magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze, in una riunione svoltasi il 17 ottobre 2012 hanno deciso all'unanimità le seguenti opzioni interpretative cui essi si atterranno:

- Facoltatività del rito: è facoltà della parte intraprendere un giudizio di impugnativa di licenziamento rientrante nell'art.  18 L. 300/70 con il rito previsto dalla riforma Fornero. Infatti è la parte attrice che deve valutare se nel caso concreto sia più utile procedere con tale nuovo rito o se sia più confacente agli interessi del cliente un ricorso ex art. 414 c.p.c. (ad esempio perché la domanda si associa ad ulteriori richieste afferenti il rapporto di lavoro, come ad esempio differenze retributive, diverso inquadramento, ecc.). Depongono in favore di questa interpretazione sia il fatto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di art. 28 L. 300/70 (procedimento che ha quale analogia con il rito in questione) ha già ritenuto ammissibile un'azione proposta ex art. 414 c.p.c., sia il fatto che, non essendo possibile presentare con il rito speciale domande diverse da quelle di cui al comma 47 dell'art. 1 della L. 92/2012, sarebbe illogico obbligare la parte, che eventualmente abbia più istanze di tutela, a proporre più cause (moltiplicando i processi).

- Fruibilità del rito anche da parte del datore di lavoro: il datore di lavoro, dopo che il lavoratore ha impugnato stragiudizialmente il licenziamento, ha facoltà di proporre azione di accertamento negativo dell'illegittimità del licenziamento con il rito Fornero, se il lavoratore non ha ancora proposto azione giudiziaria. In questo caso il lavoratore, se vorrà proporre azione giudiziaria avverso il licenziamento sarà costretto ad intraprendere tempestivamente il giudizio con un ricorso ex L. 92/2012 e i due procedimenti verranno riuniti.

- Permanenza dell'azione ex art. 700 c.p.c.: non può escludersi in astratto la permanenza dell'azione cautelare ex art. 700 c.p.c. alle controversie aventi ad oggetto il licenziamento, ma in concreto l'esame del requisito del periculum terrà conto del fatto che l'ordinamento mette a disposizione del lavoratore un rito che si caratterizza per una certa celerità.

- Controversie compatibili con il rito Fornero: sono compatibili con questo rito tutte le azioni aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinati dall'attuale art. 18 L. 300/70, anche se il giudizio riguardi un licenziamento intimato prima del 18/7/2012. La disciplina sostanziale, invece, sarà quella vigente al momento del licenziamento.

- Inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto un licenziamento sottoposto alla tutela di cui all'art. 8 L. 604/66: con il rito previsto dalla L. 92/2012 non possono essere presentate domande aventi ad oggetto la tutela c.d. obbligatoria, nemmeno se proposte in ipotesi. Il ricorso, limitatamente a queste domande, in questo caso è inammissibile. Qualora, a seguito di una domanda formulata ex art. 18 L. 300/70 (e quindi ammissibile) la sommaria istruttoria evidenzi l'insussistenza del requisito dimensionale che consente la tutela apprestata dall'art. 18, il giudice respingerà il ricorso, ma il lavoratore potrà proporre azione per la tutela obbligatoria con il rito lavoro ordinario.

- Inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto domande diverse da quelle previste dall'art. 1 comma 47: ogni domanda diversa da quelle previste dall'art. 1 comma 47 verrà dichiarata inammissibile. La domanda avente ad oggetto la richiesta di ricostituzione del rapporto per nullità della clausola oppositiva del termine non rientra tra quelle previste dalla legge per l'introduzione del giudizio con il rito Fornero.

- L'azione intrapresa con il rito Fornero impedisce la decadenza di cui all'art. 32 Collegato Lavoro, anche se il Giudice dichiara inammissibile il ricorso: qualora la parte abbia intrapreso l'azione con il rito Fornero ma il licenziamento non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 18 L. 300/70, di tal che il giudice o respinge il ricorso (se la domanda è stata proposta chiedendo la tutela dell'art. 18 L. 300/70) o lo dichiara inammissibile (quando nelle conclusioni si chiede la tutela di cui all'art. 8 L. 604/66), l'iniziativa giudiziaria comunque impedisce la decadenza prevista dall'art. 32 del Collegato Lavoro.

- Decadenze e preclusioni: il rito previsto dalla L. 92/2012 è un rito speciale lavoro di 2° livello, di tal che, là ove non detta regole particolari che si discostino da quelle previste dagli artt. 409 e ss. c.p.c., devono applicarsi le norme del rito lavoro ordinario in quanto compatibili. Nella fase sommaria non ci sono decadenze dalle prove (in questo senso depone il richiamo all'art. 125 c.p.c.), ma si decade dalla allegazione dei fatti costitutivi, modificativi, impeditivi, estintivi se non dedotti, rispettivamente, nell'atto introduttivo del giudizio, o nella memoria di costituzione, da depositarsi entro 5 giorni prima dell'udienza. La contestazione dei fatti indicati in ricorso deve avvenire contestualmente alla costituzione in giudizio: essa è possibile anche in caso di costituzione tardiva. I fatti non contestati si ritengono provati.

- Mezzi istruttori: sono compatibili con il rito tutti i mezzi istruttori previsti dal codice, ivi compresa la CTU. Per ragioni organizzative di regola alla prima udienza i testi non verranno sentiti, per cui i difensori delle parti sono esonerati dall'intimare e citare i testi per la data di udienza stabilita dal giudice con il decreto di fissazione.

- Ordinanza e Giudicato: l'ordinanza che conclude la fase sommaria, se non opposta, produce gli effetti del giudicato.

- Fase di Opposizione: il giudizio di opposizione verrà assegnato ad un magistrato diverso da quello che si è occupato della fase sommaria. All'uopo è già stata predisposta la relativa variazione tabellare.

- Sentenza che definisce la fase di opposizione: la norma detta la regola speciale secondo cui il dispositivo e la motivazione devono essere depositati in cancelleria entro 10 giorni dall'udienza di discussione. Deve ritenersi pertanto non più possibile la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della motivazione in un momento successivo. E' sempre possibile, invece, la sentenza contestuale.


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