Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA MEMORIA CON APPELLO INCIDENTALE DEVE ESSERE NOTIFICATA ANCHE AL CONTUMACE - In base all'art. 436 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 17247 del 10 ottobre 2012, Pres. Vidiri, Rel. Tricomi).

Ai sensi dell'art. 436, comma 3, cod. proc. civ., l'appellato può proporre appello incidentale nella memoria di costituzione incidentale e deve notificarla alla controparte, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.

La notificazione costituisce adempimento non derogabile ed è richiesta anche per il contumace. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'art. 292 cod. proc. civ., per la quale devono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali, va applicata anche alle comparse contenenti l'appello incidentale, ponendosi in tale situazione la stessa esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, onde consentire al contumace di prendere conoscenza dell'appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa (Cass. n. 4747 del 2000, n. 26852 del 2006). Sicché l'omessa notifica del contumace dell'appello incidentale determina una nullità che, sebbene relativa, può essere fatta valere con ricorso per cassazione dallo stesso contumace (Cass. n. 7307 del 2009).


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