Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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LA SUBORDINAZIONE DEL GIORNALISTA E' DATA DALL'INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - Attenuazione del vincolo (Cassazione Sezione Lavoro n. 19074 del 6 novembre 2012, Pres. De Renzis, Rel.Napoletano).

Nell'attività giornalistica, in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte dal giornalista, che lasciano un certo margine di autonomia, e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono, la subordinazione ex art. 2094 c.c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessita, quindi, di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori e ciò tenuto anche conto che nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione. A tal fine la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, e che non sia impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore, e che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore e che, ancora, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio. Rappresentano, invece, indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfare le esigenze ed eseguirne le direttive; la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute; la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Costituiscono, di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali; la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari. Deve, quindi, ritenersi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico sia rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicuri in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e, quindi, esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Né rilevano, come evidenziato, ai fini di cui trattasi, il luogo della prestazione lavorativa che ben può essere eseguita anche a domicilio, il mancato impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni.


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