Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

DISTRIBUTORI DI MEDICINALI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO RITENUTI SUBORDINATI - Non svolgevano l'attività di promozione (Cassazione Sezione Lavoro n. 18916 del 5 novembre 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. La Terza).

L'INPS ha effettuato presso la J. Farmaceutici di Catanzaro, per il periodo dal 1983 al 1994, un'ispezione dalla quale è emerso un obbligo contributivo per circa nove miliardi di lire, per il quale l'istituto ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda, in base al verbale ispettivo. L'opposizione proposta dalla società è stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro, la cui decisione è stata confermata in appello. La Corte di Catanzaro ha ritenuto correttamente accertata l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato fra la società e gli autisti incaricati come "agenti" di provvedere alla distribuzione dei prodotti; la subordinazione è stata desunta dal fatto che le richieste di medicinali pervenivano direttamente alla J. Farmaceutici mentre coloro che provvedevano al trasporto non svolgevano alcuna opera di promozione, ognuno aveva una zona assegnata, i trasporti avvenivano con mezzi della società ed in caso di uso del proprio mezzo la società stessa provvedeva alla manutenzione ed anche all'acquisto di carburante, per cui costoro non avevano alcuna organizzazione di impresa e non assumevano alcun rischio; il compenso era determinato dalla società sulla base del valore della merce trasportata; la prestazione di trasporto di medicinali era resa esclusivamente a favore della J. Farmaceutici; i trasportatori erano tenuti ad avvertire in caso di impedimento, costoro peraltro anche senza individuazione di un preciso orario di lavoro erano tenuti ad attenersi alle prescrizioni della società quanto alle modalità ed orari del trasporto. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18916 del 5 novembre 2012, Pres. Miani Canevari, Rel. La Terza) ha rigettato il ricorso, richiamando il suo consolidato orientamento secondo cui costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Peraltro - ha osservato la Corte - l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede - se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. Nella specie - ha concluso la Cassazione - la Corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi che si assumono non considerati, avendo ben tenuto conto che tutti i soggetti erano titolari di partita iva e che avevano sottoscritto un contratto di lavoro autonomo. Anche le disposizioni dei farmacisti sono state considerate; attraverso la valutazione di tutti questi elementi i Giudici d'appello hanno ravvisato la ricorrenza della subordinazione, nell'ambito dell'apprezzamento loro riservato, in cui non sono ravvisabili vizi logici né giuridici.


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