Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

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DIBATTITO SULLA RIFORMA DELL'APPELLO E DELLA CASSAZIONE - Risultati di mera immagine - Prevedibile un ulteriore aggravio di lavoro per la Suprema Corte - Possibili effetti dirompenti sulla "cultura" della sentenza.

Roma, 8 novembre 2012 - Le modifiche del processo in appello e in Cassazione introdotte con la legge n. 134 del 2012 hanno formato oggetto di un dibattito organizzato dall'Ufficio dei magistrati referenti per la formazione decentrata presso la Suprema Corte.

Tre i relatori, Remo Caponi, Giorgio Costantino e Camilla Di Iasi.

Il primo presidente della Corte Ernesto Lupo, oltre a introdurre il dibattito, ha svolto, in sostanza anch'egli funzioni di relatore, con frequenti interventi. Ne è emerso un giudizio unanimemente negativo sulle modifiche del giudizio di appello, in particolare per quanto concerne la possibilità, per la Corte di pronunciare un'ordinanza di inammissibilità quando l'impugnazione "non ha una ragionevole possibilità di essere accolta".

"Questa riforma - ha detto il relatore Giorgio Costantino - è un provvedimento diretto a realizzare risultati di mera immagine, che, nella pratica attuazione, rischia di aggravare la crisi e di incrementare la sconforto per una situazione che appare senza vie di scampo".

Il parametro di giudizio che l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta - ha detto Remo Caponi - concede un margine eccessivo al giudice dell'impugnazione; inoltre la possibilità di ricorso in Cassazione contro le sentenze di primo grado in caso di inammissibilità dell'appello, fa prevedere un ulteriore aggravio del carico di lavoro della Corte di Cassazione.

Camilla Di Iasi nella sua relazione sul vizio di motivazione ha rilevato che "l' art. 54 del d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, ha, tra l'altro, completamente riscritto il numero 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. Nella versione attuale la norma prevede che si può ricorrere in cassazione per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", non più quindi per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

La disposizione siccome modificata non costituisce una novità ma un ritorno a quella originaria del codice di rito del 1942, che restò in vigore meno di un decennio in quanto sostituita, con la legge n. 581 del 1950, dalla previsione ("omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio") che (fatte salve le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, in ogni caso non incidenti sulla "struttura" del vizio di motivazione immaginata dal legislatore del 1950) è quella sulla quale si sono per oltre sessantanni formate e confrontate generazioni di giuristi." ..... "La nuova norma non fa più alcun accenno alla "motivazione" della sentenza impugnata, ma fa direttamente riferimento solo al "fatto", e se settantanni fa poteva non esservi dubbio, a fronte della precedente totale assenza di norme sul vizio di motivazione nel codice del 1865, che il vizio di "omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti" fosse propriamente riferibile alla motivazione della sentenza impugnata, oggi che una espressa previsione del vizio di motivazione ha avuto diritto di cittadinanza nel codice di rito per oltre sessantanni, con regolamentazione esplicita, analitica e compiuta nonché relativa ricchissima esegesi, la nuova formulazione che sostituisce completamente la precedente omettendo ogni riferimento alla motivazione rende oggettivamente legittimo il dubbio che possa non trattarsi di un motivo di ricorso riferibile (esclusivamente) al controllo sulla motivazione." ..... "La soppressione della precedente formulazione dell'art, 360 n. 5 c.p.c. ha in sé la potenzialità di incidere non solo (e non tanto) sui poteri censori della cassazione, ma, ancor prima, sui "doveri" del giudice di merito con riguardo alla motivazione. Anzi, il vero effetto dirompente della riforma potrebbe aversi proprio sulla "cultura" della sentenza e sul modo col quale i giudici di merito interpretano il proprio obbligo di motivazione, peraltro già da qualche anno oggetto di una lenta erosione da parte del legislatore."

Il Presidente Lupo ha condiviso il giudizio negativo sulla riforma del processo di appello. Per quanto concerne la modifica dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ha espresso in termini rigorosi l'avviso che la nuova norma vada interpretata letteralmente, con conseguente effettivo restringimento delle possibilità di ricorso in cassazione per vizi di motivazione.


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