Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 ST. LAV. NON DA' LUOGO A NULLITA' DEL LICENZIAMENTO MA LO RENDE INGIUSTIFICATO - L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni (Cassazione Sezione Lavoro n. 18480 del 26 ottobre 2012, Pres. Roselli, Rel. Arienzo).

In tema di impugnativa di licenziamento, una volta che, a mezzo di atto stragiudiziale, sia stata evitata la decadenza prevista dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo deve essere in ogni caso proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 cod. civ., che decorre dal giorno di ricezione dell'atto di intimazione. Analogo principio vale anche nel caso di violazione dell'art. 7 della L. 300 del 1970, che non dà luogo a nullità del recesso ma lo rende ingiustificato, con la conseguenza che la medesima deve essere ricondotta alla previsione di annullabilità di cui all'art. 18 comma 1 comma della legge citata con soggezione anche della relativa azione di impugnazione alla prescrizione quinquennale.


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