Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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L'AMMINISTRATORE "TESTA DI LEGNO" DELL'IMPRESA FALLITA RISPONDE DEI REATI DI BANCAROTTA DOCUMENTALE - In base alla legge fallimentare (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 45007 del 19 ottobre 2012, Pres. Zecca, Rel. Sabeone).

La giurisprudenza di legittimità ha formulato una distinzione in tema di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta evidenziando il diverso atteggiarsi dei criteri di imputazione di quella patrimoniale e di quella documentale, sotto il profilo soggettivo quando l'amministratore di diritto non sia anche quello effettivo ma risulti affiancato dalla figura dell'amministratore di fatto, eventualmente con esautorazione dei poteri del primo che per questo viene comunemente definito "testa di legno". Ebbene, si è opportunamente affermato che, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ovvero per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture. Non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della bancarotta patrimoniale o per distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. Ovviamente, per la figura dell'amministratore di fatto, vale il principio della assoluta equiparazione alla figura dell'amministratore di diritto quanto a doveri, sicché si è rilevato che l'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato articolo 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'articolo 40, comma 2 cod. pen..


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