Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DOPO LA RIDUZIONE DI PERSONALE RICORRE ANCHE NEL CASO DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - In base all'art. 15 della legge n. 246 del 1949 (Cassazione Sezione Lavoro n. 19647 del 12 novembre 2012, Pres. Coletti De Cesare, Rel. Napoletano).

In materia di benefici contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori collocati in mobilità, non è configurabile il diritto di fruire delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 in favore di impresa edile che, dopo aver licenziato per fine lavori i propri dipendenti, decida di procedere alla ripresa dell'attività e, entro un anno dal licenziamento (ora sei mesi in virtù della modifica introdotta dall'art. 6 comma quarto, del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297), riassuma i lavoratori per lo svolgimento delle medesime mansioni precedentemente esercitate. Infatti il precisato diritto presuppone l'assunzione di lavoratori in assenza dell'obbligo di cui all'art. 15, comma sesto, della legge n. 264 del 1949, che, previsto nei casi di "riduzione di personale", ricorre non solo nel caso di licenziamenti collettivi, ma anche nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Tanto in quanto, da un lato, la disciplina di cui alla legge n. 233 del 1991 ha eliminato qualsiasi differenza ontologica tra i primi ed i secondi, e, dall'altro, la circostanza della fine lavoro nelle costruzioni edili integra una fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente nella cessazione o comunque riduzione di attività o di lavoro, che ben può qualificarsi come licenziamento per riduzione di personale, conseguendone inevitabilmente una diminuzione delle forza lavoro con riferimento ai lavoratori assunti per lo svolgimento delle opere relative ad una specifica fase, la quale abbia poi trovato la sua naturale ultimazione.


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