Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL GIUDICE E' TENUTO AD ASTENERSI IN PRESENZA DI UN INTERESSE PROPRIO O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO - In base all'art. 323 cod. pen. (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19704 del 13 novembre 2012, Pres. Preden, Rel. Segreto).

Anche per il giudice civile deve ritenersi che sussista l'obbligo di astensione non solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 51, c. 1 c.p.c., ma anche "in presenza di un proprio interesse o di un prossimo congiunto", dovendo ritenersi che un obbligo siffatto discenda dall'art. 323 c.p.. La norma che incrimina l'abuso di ufficio, nella parte relativa all'omessa astensione in presenza di un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto, ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si trovino in una situazione di conflitto di interessi. Dunque l'inosservanza di tale dovere comporta, in presenza degli altri elementi della condotta e dell'elemento psicologico, l'integrazione del reato anche quando faccia difetto, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o nei casi in cui la disciplina eventualmente esistente riguardi un numero più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente. L'art. 323 c.p., nella redazione dell'art. 1 L. 16 luglio 1997 n. 234, ha riordinato la disciplina dell'obbligo di astensione, dettando una norma di carattere generale e coordinato con quella le norme speciali che prevedono casi diversi e ulteriori in cui detto obbligo rimane vigente. Con il richiamo generalizzato, contenuto nel citato articolo, di tutte le norme che disciplinano casi specifici di obbligo di pubblici ufficiali di astenersi, si è risolto preventivamente e in radice qualsiasi contrasto delle norme speciali con la disposizione di carattere generale, che prevale sulle altre nei limiti della propria statuizione. In altri termini il richiamo - esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione - delinea un sistema in cui l'ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente abrogante che esclude ogni possibile contrasto. Con l'espressione "omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto" l'art. 323 c.p. ha fondato un dovere generale di astensione in ipotesi che configuri oggettivamente un conflitto, anche solo potenziale, di interessi. Va specificato che tale obbligo generalizzato di astensione sussiste per il solo fatto della presenza di un "interesse proprio o di un prossimo congiunto", mentre non occorre che l'interesse sia finalizzato "a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri". Per l'esistenza di tale obbligo generale di astensione, previsto dall'art. 323 c.p., è sufficiente l'esistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. In questo senso va osservato che l'obbligo di astensione in presenza di interesse proprio o di prossimo congiunto, mirando a prevenire in radice il conflitto di interesse anche solo potenziale, rappresenta una modalità di attuazione del principio di imparzialità a cui deve ispirarsi tutta l'attività dei pubblici ufficiali, a norma dell'art. 97 Cost. e, segnatamente, quella dei giudici.


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