Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LA MANCATA APPLICAZIONE DELLO "SCORRIMENTO" AI FINI DELLE ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PUO' COMPORTARE LESIONE DI DIRITTI O DI INTERESSI LEGITTIMI - Con conseguenti effetti sulla giurisdizione (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19595 del 12 novembre 2012, Pres. Preden, Rel. Nobile).

Il c.d. "scorrimento" della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale, consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria. Ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso; ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo. La pretesa allo "scorrimento", di conseguenza, si colloca di per sé fuori dall'ambito della procedura concorsuale (esclusa, nella seconda delle ipotesi indicate, proprio dall'ultrattività della graduatoria approvata) ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al "diritto all'assunzione", salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dall'ambito delle questioni di giurisdizione. L'operatività dell'istituto presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto utilizzando la graduatoria rimasta efficace (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione), decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori. In tale quadro è stato ripetutamente affermato il principio secondo cui "in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.lgs. n. 165 del 2001".

Nello stesso quadro, peraltro, (seppure in caso in cui si era verificato il giudicato interno sulla giurisdizione del G.O. - v. Cass. Sez. Lav. 6/3/2009 n. 5588) è stata qualificata come interesse legittimo la pretesa concernente la contestazione della copertura di un posto dirigenziale vacante mediante conferimento di incarichi a termine e utilizzazione di personale interno, in considerazione della scelta dell'amministrazione contraria alla disponibilità del posto e come tale idonea a rendere "inoperante" l'istituto dello scorrimento. Infine, nel medesimo quadro, trattandosi parimenti di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla domanda con la quale l'interessato (viceversa) censuri la scelta discrezionale dell'amministrazione di provvedere alla copertura di posti dirigenziali vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso in precedenza espletato, anziché tramite l'indizione di un nuovo concorso. In definitiva, allorquando la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 della Costituzione. Del resto, in tale ipotesi, la controversia non riguarda il "diritto all'assunzione" (v. art. 63 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, in relazione al comma 1 dello stesso articolo), proprio per la diversa natura della situazione giuridica azionata.


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