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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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LA TUTELA DEL POSTO DI LAVORO DELL'INVALIDO NON SI APPLICA IN CASO DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - In base alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Cassazione Sezione Lavoro n. 15873 del 20 settembre 2012, Pres. Vidiri, Rel. Tria).
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La legge 12 marzo 1999, n. 68 - la cui emanazione è dovuta alle numerose critiche mosse alla normativa sulle assunzioni obbligatorie dettata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 - costituisce una ulteriore tappa del cammino intrapreso con la legge n. 104 del 1992, con riguardo, in particolare, alla tutela del diritto al lavoro dei disabili. Come è stato osservato da più parti e riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, con la legge n. 68 del 1999 si è avuto un significativo salto di qualità in senso garantista, perché si è passati da un sistema prevalentemente ispirato all'idea della configurazione dell'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica, ad un altro sistema diretto, invece, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse. Si è così manifestata una più accentuata sensibilità del legislatore verso la persona dell'invalido, pur nel rispetto del principio del bilanciamento degli interessi; il che è attestato, da un lato, dalla completa equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati e, dall'altro, da un riallineamento dei parametri delle quote di riserva a quelli fissati dagli altri Paesi europei. Il nostro legislatore, inoltre, si è mostrato consapevole, anche nel corso degli anni successivi, del ruolo sempre più pregnante che la tutela dei disabili ha assunto nell'ambito dell'Unione europea e nell'ordinamento internazionale. Basti pensare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 - all'art. 26 (intitolato "inserimento dei disabili") stabilisce che "L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità". A questa Carta l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei" (Corte Costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo (Corte cost. sentenze n. 349 del 2007, n. 251 del 2008). Inoltre per quanto attiene alla normativa internazionale, la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, all'art. 27 statuisce che "gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato di lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità". Diritto - specifica la Convenzione in parola - che deve essere garantito, anche attraverso l'adozione di "appropriate iniziative" volte, fra l'altro, a favorire l'assunzione delle persone con disabilità nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato. Né va dimenticato che a tale ultima Convenzione la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento.
L'art. 10, comma 4, della legge n. 68 del 1999, prevede l'annullabilità del recesso esercitato nei confronti del lavoratore disabile (o di categoria equiparata) occupato obbligatoriamente "qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall'articolo 3 della presente legge", ma tale annullabilità riguarda soltanto il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo. La norma non si applica quindi agli altri tipi di licenziamento e, in particolare, al licenziamento disciplinare, nelle sue diverse configurazioni. Ne deriva che anche in questa disposizione si manifesta l'idea ispiratrice di tutta la legge n. 68 del 1999, cioè di coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese che li assumono.
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