Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL TRASFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA PRESUPPONE CHE VENGANO CEDUTI I BENI MATERIALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA - In base all'art. 2112 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 20422 del 21 novembre 2012, Pres. Vidiri, Rel. Manna).

Lidia A. ed altri dipendenti della Telecom Italia S.p.A. sono stati informati del loro passaggio alle dipendenze della S.p.A. Telepost, in seguito alla asserita cessione di un ramo d'azienda della Telecom alla Telepost. Essi hanno chiesto al Tribunale di Milano di accertare l'inesistenza del dedotto trasferimento di ramo di azienda e pertanto ordinare alla Telecom di reintegrarli nei posti di lavoro. Il giudizio è stato instaurato solo nei confronti della Telecom. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, avanzata dalla Telecom, di integrazione del contraddittorio nei confronti della Telepost. Questa decisione è stata confermata in grado di appello dalla Corte di Milano che ha accertato la fittizietà del "ramo d'azienda" asseritamente ceduto. La Telecom ha proposto ricorso per cassazione censurando la pronuncia della corte milanese per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20422 del 21 novembre 2012, Pres. Vidiri, Rel. Manna) ha rigettato il ricorso. La Corte ha in primo luogo affermato che il Tribunale ha correttamente respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Telepost. Ove un lavoratore, agendo in giudizio, affermi la persistenza del rapporto di lavoro in capo al cedente il ramo d'azienda e neghi il rapporto con il cessionario - ha affermato la Corte - non sussiste litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto in siffatta evenienza il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo né una situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un'utilità rivolgendosi ad un solo soggetto, ossia a quello che reputa essere il vero e unico datore di lavoro; in tal caso, l'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene soltanto in via incidentale, senza efficacia di giudicato e senza lesione alcuna dei diritti del cessionario. In ordine alla censura di erronea applicazione dell'art. 2112 cod. civ. la Suprema Corte ha ricordato che tale norma presuppone che vengano trasferiti - nella loro funzione unitaria e strumentale e non nella loro autonoma individualità - beni materiali destinati all'esercizio dell'impresa, ovvero strutture a tal fine organizzate; e se è vero che un'azienda può comprendere anche beni immateriali (come l'avviamento), nondimeno non può ridursi solo ad essi, giacché la sua stessa nozione (contenuta nell'art. 2555 cod. civ.) evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa (di fatto impossibile in totale assenza di strutture fisiche, per quanto esigue). Sempre in virtù dell'art. 2112 c.c., deve intendersi per ramo autonomo d'azienda, come tale suscettibile di trasferimento, ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità. Ciò suppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma (il requisito della preesistenza al trasferimento è espressamente previsto dal co. 5° dell'art. 2112 c.c., come sostituito dall'art. 32 co. 1° d.lgs. n. 246/03) e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento. Nel caso in esame - ha affermato la Cassazione - i giudici del merito hanno accertato - con motivazione esauriente ed immune da vizi logici o giuridici - l'assenza d'un legittimo trasferimento di ramo d'azienda in ragione della sua creazione fittizia proprio in vista della cessione; tale conclusione è stata avvalorata non soltanto dall'inconsistenza dei beni materiali ceduti, intesa come sostanziale inidoneità a consentire lo svolgimento dell'attività produttiva di Telepost S.p.A. (che, in sintesi, avrebbe dovuto gestire la documentazione cartacea di Telecom Italia), ma anche dalla mancanza di autonomi rapporti tra fornitori e Telepost, dalla mancata attribuzione di software e di necessaria strumentazione informatica (che continuavano ad appartenere a Telecom), nonché dallo svuotamento delle attività che Telepost avrebbe dovuto svolgere. In particolare, i giudici del merito hanno segnalato che i circa 200 lavoratori confluiti nella società cessionaria e distribuiti su tutto il territorio nazionale sono rimasti sforniti di adeguata organizzazione di beni strumentali; che, pur dopo il trasferimento d'azienda, Telecom e Telepost (la seconda operante in immobili ricevuti in comodato gratuito dalla prima) hanno avuto in comune la stessa numerazione progressiva di protocollazione, attività che Telecom ha continuato ad espletare avvalendosi della propria procedura informatica, la stessa data in uso a Telepost; che nell'agosto 2006, in occasione del trasferimento del personale Telepost dalla sede di Via Boscaiola a quella di Via Fantioli a Milano, si è verificato per 48 ore un blocco dell'attività per il collegamento dei terminali al server centrale di Telecom; che per accedere al sistema SIGEC - cioè la procedura informatizzata di Telepost, che coincide con quella utilizzata in Telecom dal 2005 - bisogna prima accedere alla rete Intranet di Telecom etc. In breve, da una lunga e specifica serie di indici sintomatici i giudici del merito hanno accertato il carattere meramente fittizio della cessione di ramo d'azienda.


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