Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL GIUDICE PUO' DECIDERE LA CONTROVERSIA IN BASE A UNA NORMA DIVERSA DA QUELLA INVOCATA DALLE PARTI - E con un'autonoma ricostruzione dei fatti (Cassazione Sezione Lavoro n. 20569 del 21 novembre 2012, Pres. Battimiello, Rel. Tria).

Anche nel rito del lavoro trova applicazione il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (imposto dall'art. 112 cod. proc. civ.) - cui fa riscontro, nel giudizio d'appello, il principio del tantum devolutum quantum appellatum (art. 434, 437 cod. proc. civ.) - e, pertanto, mentre il giudice di primo grado non può pronunciare ultra petita, analogamente il giudizio d'appello deve avere ad oggetto la medesima controversia, decisa dalla sentenza di primo grado, però entro i limiti della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto di appello (ai sensi dell'art. 434 cod. proc. civ.), senza possibilità di integrazione nel successivo corso dello stesso giudizio di gravame (ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ.). Tuttavia, sia il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sia il principio del tantum devolutum quantum appellatum non ostano a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dall'istante, ma implicano - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) oppure di emettere una qualsiasi pronuncia su domanda nuova quanto a causa petendi, non fondata, cioè sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo - anche se ricostruiti o giuridicamente qualificati dal giudice in modo diverso rispetto alle prospettazioni di parte, ma fondata su elementi di fatto, che non siano ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio.


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