Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'UNITA' PRODUTTIVA COSTITUISCE UN'ARTICOLAZIONE DELLA PIU' AMPIA ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE - Che realizza un risultato o una finalità autonomi (Cassazione Sezione Lavoro n. 21714 del 4 dicembre 2012, Pres. e Rel. Stile).

L'autonomia della "unità produttiva" cui fanno riferimento sia l'art. 18 St. Lav. ai fini del requisito numerico dei dipendenti, sia l'art. 2103 cod. civ. in materia di trasferimento non postula necessariamente l'esistenza di un soggetto ad essa preposto dotato di poteri rappresentativi, essendo piuttosto sufficiente che essa rappresenti una articolazione della più ampia organizzazione imprenditoriale caratterizzata dal fatto di realizzare un risultato o una finalità autonomi. Ai fini, inoltre, della configurabilità di una unità produttiva non rileva neppure la sussistenza di una unitaria direzione aziendale (o di una minore struttura per il coordinamento delle varie unità produttive).

Il concetto di "unità produttiva" - da considerarsi priva di autonomia se ha scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell'impresa (Cass. n. 11092/1997) - va inteso come ogni articolazione dell'impresa o azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, della quale è elemento organizzativo, e ciò sia in relazione al disposto dell'ultima parte del primo comma dello art. 2103 cod. civ. (in tema di trasferimento da un'unità ad una altra) sia ai fini dell'applicabilità o meno (in caso di licenziamento) della tutela dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Cass. n. 394/1990).


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