Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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IL RIFIUTO DEL LAVORATORE DI RICEVERE LA LETTERA DI CONTESTAZIONE DI ADDEBITO DISCIPLINARE DEVE RITENERSI EQUIVALENTE ALLA AVVENUTA COMUNICAZIONE - In base all'art. 7 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 21017 del 27 novembre 2012, Pres. De Renzis, Rel. D'Antonio).

Il rifiuto del lavoratore di ricevere la lettera di contestazione deve considerarsi equivalente all'avvenuta comunicazione non potendo il comportamento del lavoratore risolversi a danno del datore di lavoro che, in ossequio agli obblighi di legge, ha adempiuto all'obbligo di contestazione di cui all'art. 7 St. Lav. Deve richiamarsi sul punto la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo la quale "in tema di consegna dell'atto di licenziamento nell'ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell'obbligo, ed alla regola della presunzione di conoscenza dell'atto desumibile dall'art. 1335 cod. civ.".


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