Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI NON SANA LA NULLITA' DEL CONTRATTO DI LAVORO - Con effetto retroattivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 18468 del 26 ottobre 2012, Pres. Stile, Rel. Bandini).

Ai sensi dell'art. 45 legge n. 69/63 l'iscrizione nell'Albo dei giornalisti è requisito di validità del contratto di lavoro del giornalista, cosicché l'attività svolta in assenza di iscrizione, in quanto resa da soggetto privo di questo requisito, è attuazione d'un contratto nullo e tale nullità sussiste fino all'iscrizione e non è sanata (giusta la previsione dell'art. 1423 cc) dalla successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa. Tuttavia, in applicazione dell'art. 2126 cc, la nullità (non essendovi illiceità della causa o dell'oggetto) non esclude che l'attività svolta (fino al provvedimento di iscrizione) conservi, nell'ambito dei suoi naturali e strutturali caratteri, giuridica rilevanza ed efficacia, determinando il diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale; ma il fondamento di questi effetti non è la (pur retrodatata) iscrizione, bensì l'attività svolta, con i suoi naturali caratteri, cosicché è funzione del giudice valutare autonomamente la natura e la struttura di questa attività, non al fine di disapplicare l'atto amministrativo di iscrizione (che conserva la sua funzione ed i suoi effetti), bensì di accertare la sussistenza di diritti del datore di lavoro e degli istituti previdenziali. Deve quindi riaffermarsi che, poiché l'obbligo di iscrizione all'Inpgi presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo Albo o Registro (legge n. 1564/51, legge n. 69/63, legge n. 67/87, legge n. 27491) e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, la retrodatazione dell'iscrizione nell'Albo, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito dell'iscrizione e che, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per l'iscrizione all'Inpgi non sussiste.


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